L’amministrazione comunale di Lucca è stata chiamata a rispondere dei danni causati da una buca stradale a Nozzano, a seguito di un incidente che ha coinvolto un ciclista. Il tribunale ha emesso una sentenza di accoglimento parziale, stabilendo le responsabilità e i risarcimenti dovuti. L’incidente ha scatenato una battaglia legale durata oltre quattro anni, che si è conclusa con importanti decisioni sul concorso di colpa e il ruolo dell’impresa di manutenzione.
Il racconto dell’incidente e le prime indagini
La mattina del 14 febbraio 2020, un ciclista professionista, membro di una società sportiva dilettantistica, stava effettuando un allenamento in bicicletta. Mentre percorreva la strada a Nozzano, in prossimità del civico 2340, la ruota anteriore della sua bici è finita in una fessura stretta e profonda sul margine destro della strada. L’impatto ha provocato una caduta rovinosa, causando una frattura dello scafoide della mano destra e danni significativi alla bicicletta. L’incidente ha portato all’apertura di un contenzioso legale, con il ciclista che ha citato in giudizio il Comune di Lucca, ritenuto responsabile della mancata manutenzione del manto stradale. Le indagini successive hanno evidenziato la presenza di una buca “insidiosa” sulla carreggiata, che ha contribuito in modo determinante al verificarsi dell’incidente. Il tribunale si è trovato di fronte alla necessità di valutare le responsabilità e stabilire i risarcimenti dovuti, considerando diversi aspetti, tra cui la responsabilità oggettiva del custode e il possibile concorso di colpa del ciclista.
Responsabilità, concorso di colpa e ruolo dell’impresa di manutenzione
Il giudice monocratico della sezione civile, la dottoressa Anna Martelli, ha applicato il principio della responsabilità oggettiva del custode, come stabilito dall’articolo 2051 del codice civile, per valutare il caso. Il tribunale ha stabilito che il Comune di Lucca non ha fornito la prova del caso fortuito, un evento imprevedibile e inevitabile che avrebbe potuto esonerare l’ente dalla responsabilità della custodia stradale. Tuttavia, la sentenza ha introdotto un importante correttivo: il concorso di colpa del ciclista. Il giudice ha determinato che il ciclista dovesse assumersi il 30% della responsabilità del sinistro. Nonostante la buca fosse parzialmente nascosta dall’ombra degli alberi, l’incidente è avvenuto in pieno giorno e su un tratto stradale che il ciclista, data la sua familiarità con la zona, avrebbe dovuto percorrere con maggiore prudenza. Un aspetto cruciale del processo ha riguardato la società incaricata dal Comune per la manutenzione ordinaria delle strade, nello specifico il lotto 4. Il Comune ha chiamato in causa l’azienda per essere sollevato da ogni spesa. Il tribunale ha accolto la domanda di manleva: l’impresa, obbligata contrattualmente a vigilare e intervenire sulle anomalie stradali, dovrà risarcire il Comune di Lucca delle somme da versare al ciclista.
Il risarcimento definitivo, calcolato sulla base di una perizia medico-legale, ha accertato un’invalidità permanente del 3% e 90 giorni di inabilità temporanea. Al totale delle spese mediche e dei danni materiali, inizialmente quantificati in circa 22.000 euro, verrà detratta la quota del 30% relativa alla colpa del ciclista. La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli enti pubblici sono i primi responsabili della sicurezza stradale, ma gli utenti della strada sono tenuti a esercitare una “ragionevole cautela”.