La Corte di Cassazione ha assolto un condomino fiorentino di 68 anni accusato di diffamazione aggravata per aver definito il legale del condominio “avvocato delle cause perse” durante una controversia nata in ambito condominiale.
I giudici hanno annullato senza rinvio la precedente condanna, stabilendo che le parole utilizzate rientravano nell’esercizio del diritto di critica e non configuravano un reato.

La vicenda nasce da una lettera inviata ai condomini, nella quale l’uomo contestava il comportamento professionale dell’avvocato del condominio, accusandolo di aver avuto contatti diretti con lui senza passare dal suo legale e definendolo anche “incompetente” e “capace di perdere tutte le cause”.
Secondo la Cassazione, tuttavia, le critiche erano rivolte all’operato professionale della destinataria e non alla sua persona, senza finalità denigratorie o volontà di esporla al pubblico scherno.

Determinante, secondo i giudici, il fatto che il condomino avesse espresso il proprio pensiero in relazione a vicende realmente accadute e all’esito delle cause giudiziarie, che effettivamente avevano visto soccombere il condominio.
Accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Cosimo Magazzini e Massimiliano Manzo, la Suprema Corte ha ribadito che il diritto di critica, tutelato dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, consente anche l’utilizzo di espressioni forti o colorite, purché rimangano entro i limiti della continenza e siano finalizzate a esprimere un giudizio sui fatti e non a colpire la dignità personale di qualcuno.