Parco eolico su Amiata, annullata l'autorizzazione
Sentenza storica sulla tutela del paesaggio

Stop del Consiglio di Stato alla realizzazione di un parco eolico sul Monte Amiata, nel comune di Roccalbegna (Grosseto). Ribaltata la sentenza di primo grado del 2022 e annullati tutti gli atti autorizzativi della Regione Toscana, con l'accoglimento di due distinti ricorsi, uno proposto da Italia Nostra ed alcuni residenti, difesi dall'avvocato Michele Greco e l'altro dall'Unione dei Comuni montani dell'Amiata Grossetana e dal Comune di Roccalbegna, che avevano espresso parere negativo, così come la Soprintendenza.
"Sentenza storica"
Per Italia Nostra si tratta di una sentenza storica anche perché "il Consiglio di Stato ha affermato una serie di principi che sono destinati a fare giurisprudenza". Nella sentenza si afferma infatti, che "l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico" e che "il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo". Per valutare l'impatto visivo, non è dunque sufficiente la sola perimetrazione della pala.
Il Consiglio di Stato ha precisato inoltre che il proponente del progetto deve svolgere una "analisi del territorio attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio"; "le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo".
Italia Nostra sottolinea poi il richiamo dei giudici anche alle aree non idonee ad accogliere impianti eolici inserite nel Piano ambientale ed energetico della Regione Toscana e il riconoscimento del ruolo della Soprintendenza, "troppo spesso disatteso". Inoltre, conclude l'associazione ambientalista, "è stato anche ribadito che gli strumenti urbanistici non possono essere vanificati senza adeguate istruttoria e motivazione" e che la normativa in favore delle rinnovabili "non può annullare la tutela del paesaggio".